1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in favore di liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, in ciascuna circoscrizione i quattro quinti dei seggi, con arrotondamento all'unità più prossima, sono assegnati in ragione proporzionale a candidati presenti in liste circoscrizionali concorrenti. I seggi residui sono assegnati, in tutto o in parte, fino a concorrenza della maggioranza di 350 seggi, a candidati presenti negli elenchi maggioritari delle liste circoscrizionali della coalizione di liste o della lista che ha riportato il maggiore numero di voti validi ai fini dell'assegnazione dei seggi in sede nazionale. L'Ufficio centrale nazionale ripartisce i seggi in ragione proporzionale tra le liste concorrenti nel collegio unico nazionale e assegna alle circoscrizioni i seggi che spettano a ciascuna lista. Salvo quanto stabilito dal numero 7) del comma 1 dell'articolo 83 per le liste espressione di minoranze linguistiche, alla ripartizione dei seggi concorrono soltanto le liste che ottengono una cifra elettorale nazionale almeno uguale al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro dell'interno, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei seggi che sono attribuiti, nella misura dei quattro quinti, con metodo proporzionale e il numero dei seggi residui ai quali concorrono i candidati presenti negli elenchi maggioritari»;
c) al comma 2 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove presentato, il contrassegno della coalizione cui essa partecipa»;
d) all'articolo 14, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I partiti e i gruppi politici organizzati che dichiarano, con le modalità di cui all'articolo 14-bis, il collegamento in coalizione delle liste circoscrizionali da essi presentate, presentano contestualmente, a tale fine, anche il contrassegno con il quale intendono distinguere la coalizione in tutte le circoscrizioni nelle quali sono presenti una o più liste collegate. Ciascuna coalizione è identificata da un'unica denominazione e da un unico contrassegno. Nell'iscrizione interna comunque composta, il contrassegno reca il nome e il cognome, o questo soltanto, ovvero il nome con il quale è noto, del candidato indicato come capo della coalizione»;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 14-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito dei contrassegni di cui all'articolo 14. La dichiarazione reca anche il nome del candidato
f) all'articolo 18-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta:» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione delle liste di candidati, composte dai due elenchi di cui al comma 3, deve essere sottoscritta complessivamente:»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati concorrenti, rispettivamente, all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale, detto "elenco proporzionale", e all'assegnazione dei seggi attribuiti per il raggiungimento della maggioranza di 350 seggi, detto "elenco maggioritario". In ogni circoscrizione ciascun elenco comprende un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero totale di seggi stabilito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2. Dell'elenco proporzionale possono far parte anche candidati presenti nell'elenco maggioritario della medesima circoscrizione»;
g) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - 1. A pena di nullità dell'elezione:
a) nessun candidato può essere incluso in elenchi proporzionali con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;
b) nessun candidato può essere incluso nell'elenco proporzionale con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni;
c) nessun candidato può essere incluso nell'elenco maggioritario in più circoscrizioni; nella medesima circoscrizione le liste appartenenti a una medesima coalizione possono presentare candidati comuni nell'elenco maggioritario, se pure disposti in successione diversa nell'elenco di ciascuna lista;
d) nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
h) al numero 3) del primo comma dell'articolo 22, le parole: «al comma 2 dell'articolo 18-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3 dell'articolo 18-bis»;
i) all'articolo 24, numero 5), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ciascuna lista circoscrizionale i candidati dell'elenco maggioritario seguono, separati dall'indicazione della diversa candidatura, i candidati dell'elenco proporzionale»;
l) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«2. La scheda è suddivisa verticalmente in tante parti uguali quante sono sufficienti a contenere le coalizioni di liste e le liste non coalizzate presentate nella circoscrizione. La presentazione delle coalizioni e delle liste non coalizzate è fatta in successione da sinistra a destra secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 24, numero 2), ponendo ciascuna coalizione di liste o ciascuna lista non coalizzata entro un riquadro formato da un rigo più marcato. A ciascuna coalizione o lista non coalizzata è riservato il medesimo spazio sulla scheda, indipendentemente dal numero dei contrassegni che essa contiene. Il riquadro in cui è presente una lista non coalizzata contiene, senza suddivisioni interne, il contrassegno della lista, seguito dal rigo per l'espressione del voto di preferenza. Il riquadro in cui è presente una coalizione è ripartito in due o più
m) il secondo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«L'elettore esprime il voto per una delle liste circoscrizionali, o il voto per una delle coalizioni, ovvero il voto per entrambe. L'elettore può esprimere anche un voto di preferenza per uno dei candidati presenti nell'elenco proporzionale della lista prescelta. L'elettore deve recarsi in una delle apposite cabine e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, oppure soltanto nel rettangolo contenente il contrassegno della coalizione prescelta, ovvero due segni dei quali uno nel rettangolo che contiene il contrassegno della coalizione prescelta e uno nel rettangolo di una delle liste appartenenti alla coalizione prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, accanto a questo, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome con il quale è noto, del candidato scelto nella medesima lista per la quale ha espresso il voto. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo
n) all'articolo 59, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il voto espresso per una lista rappresenta anche un voto per la rispettiva coalizione, mentre il voto espresso per la coalizione non è attribuito ad alcuna delle liste che vi appartengono. È nullo il voto espresso per una coalizione e, insieme, per una lista che non appartiene a tale coalizione. Il voto di preferenza correttamente espresso rappresenta un voto per la lista cui appartiene il candidato prescelto, anche in assenza di altro segno nel riquadro. È nullo il voto di preferenza altrimenti espresso ed è nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una lista diversa da quella prescelta. È nulla la scheda che reca il voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nel solo elenco maggioritario di qualsiasi lista»;
o) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, il contrassegno della coalizione prescelta quando l'elettore ha espresso soltanto questo voto e, se l'elettore ha espresso il voto di preferenza, il cognome e il nome del candidato al quale esso è stato attribuito. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota separatamente dei voti di ciascuna lista, dei voti espressi soltanto in favore di ciascuna coalizione e dei voti di preferenza di ciascun candidato»;
2) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi»;
p) l'articolo 77 è sostituito seguente:
«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) determina il totale dei voti validi espressi in favore di ciascuna coalizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi espressi in favore di una coalizione nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Di tale somma non fanno parte i voti validi espressi soltanto in favore delle liste appartenenti alla coalizione;
3) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
4) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il totale dei voti validi della circoscrizione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi espressi soltanto per ciascuna coalizione»;
q) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina il totale nazionale dei voti validi espressi soltanto per ciascuna coalizione; tale totale è dato dalla somma del totale di tali voti determinati in ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2);
3) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 1) e dalla somma del totale nazionale dei voti validi espressi soltanto per ciascuna coalizione di cui al numero 2);
4) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore all'1 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi; tali liste, salvo quanto stabilito al numero 7), sono escluse dalla ripartizione dei seggi e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nel calcolo relativo alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione cui esse eventualmente appartengono e non sono considerate nei calcoli effettuati per l'assegnazione dei seggi;
5) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di liste; tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti alla coalizione e non escluse ai sensi del numero 4) e dal totale dei voti validi espressi nella circoscrizione soltanto in favore della coalizione; determina inoltre la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di coalizione. Ai fini delle successive operazioni relative all'assegnazione dei seggi è chiamata lista maggioritaria o coalizione maggioritaria, rispettivamente, la lista singola non coalizzata o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
6) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi; tali liste, salvo quanto stabilito al numero 7), sono escluse dalla ripartizione dei seggi e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali,
7) in deroga a quanto stabilito al numero 4) e al numero 6), sono ammesse alla determinazione della cifra elettorale di coalizione e alla ripartizione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
8) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 4), 6) e 7), determina le liste e le coalizioni di liste ammesse alla ripartizione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste non coalizzate e dalle coalizioni di liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste, determinate ai sensi del numero 5), e delle cifre elettorali nazionali delle liste non coalizzate;
9) procede quindi al riparto proporzionale dei seggi tra le coalizioni e le liste non coalizzate in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide per 617 il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste non coalizzate e dalle coalizioni di liste ammesse; la parte intera del risultato di tale divisione costituisce il quoziente elettorale nazionale delle coalizioni e delle liste non coalizzate ammesse alla ripartizione dei seggi. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità, a quelle che hanno conseguito
10) verifica poi se la lista non coalizzata o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, determinata ai sensi, rispettivamente, del numero 1) e del numero 5), ha conseguito almeno 350 seggi;
11) qualora la verifica di cui al numero 10) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 8). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 8) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio. A ciascuna lista singola non coalizzata sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 9);
12) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o alle liste singole di cui al numero 8). A tale fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, determinata ai sensi del numero 5), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 11), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista non coalizzata ammessa
13) salvo quanto disposto dal comma 2, procede, quindi, all'attribuzione, nelle singole circoscrizioni, dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 11) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 12). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista della coalizione. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti le spettano ai sensi del numero 11), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione dei seggi residuali. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, fino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente
2. Qualora la coalizione di liste o la lista singola che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi ai sensi del numero 3) del comma 1 non abbia già conseguito almeno 350 seggi, ma ne abbia
r) il comma 1 dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 84, comma 6, proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista
s) le tabelle A-bis e A-ter sono sostituite da quelle riportate nell'allegato I annesso alla presente legge.